Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

16/06/2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con la presente vi informiamo che in data 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 il nuovo Accordo Stato-Regioni, già sancito in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, ed è entrato in vigore!!!!!
Come stabilito dal testo dell’Accordo, è previsto un periodo transitorio della durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione, pensato per consentire un progressivo adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni
Il documento, siglato in Conferenza Stato-Regioni, aggiorna il quadro normativo precedente, accorpando e sostituendo diversi Accordi e introducendo importanti novità, tra cui l’obbligo di formazione per i datori di lavoro.

Le tipologie di formazione previste

Si definisce durata, modalità (in presenza, a distanza sincrona e asincrona), contenuti minimi e periodicità dell’aggiornamento, relativamente alle seguenti figure della sicurezza e attività:

formazione generale e specifica dei lavoratori;
formazione e aggiornamento per preposti e dirigenti;
formazione per i datori di lavoro;
formazione per RSPP (anche in caso di svolgimento dell’incarico da parte del datore di lavoro) e ASPP;
formazione per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP/CSE);
formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti e spazi confinati e/o sospetti di inquinamento;
formazione per i lavoratori addetti all’utilizzo delle macchine e attrezzature espressamente indicate nell’Accordo.
Nuove attrezzature soggette a obbligo di formazione

L’impostazione della formazione per le attrezzature di lavoro viene di fatto confermata, con qualche specifica aggiuntiva, a partire dalle tipologie di attrezzature per le quali è obbligatoria una formazione specifica. Si aggiungono:

macchina agricola raccoglifrutta (carro raccoglifrutta CRF);
caricatori per la movimentazione di materiali (CMM);
carriponte (CP).
E la formazione per i carrelli elevatori accoglie una nuova classificazione per integrare carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone.

Le principali novità
1. Formazione preposti
La formazione iniziale passa da 8 a 12 ore, l’aggiornamento diventa biennale (confermata la durata minima di 6 ore).
2. Formazione dirigenti
La formazione iniziale passa da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera in cantiere. Non cambiano le regole dell’aggiornamento.
3. Formazione datori di lavoro
Viene introdotto l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, a prescindere dal fatto che ricoprano o meno il ruolo di RSPP. Si tratta di un cambiamento rilevante, che mira a rafforzare la cultura della prevenzione anche ai vertici aziendali. La formazione iniziale è di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera in cantiere. L’aggiornamento è quinquennale e di durata minima di 6 ore.
4. Formazione RSPP che è datore di lavoro
Dalla formazione per classe di rischio (16, 32 o 48 ore per basso, medio e alto), si passa a una formazione con un modulo comune di 8 ore a cui si aggiungono moduli specifici per settore (12 ore per la pesca, 16 ore per costruzioni, agricoltura, silvicoltura e zootecnia, chimico e petrolchimico). L’aggiornamento resta quinquennale, ma la durata minima è di 8 ore.
5. Formazione ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
La formazione iniziale è di almeno 12 ore e l’aggiornamento è quinquennale di almeno 4 ore.
6. Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
Per la prima volta l’Accordo entra nel merito della valutazione dell’efficacia della formazione e ne pone l’obbligo a carico del datore di lavoro, individuando alcune soluzioni operative che possono essere agevolmente messe in atto con il supporto del RSPP e nell’ambito della riunione periodica. Si tratta di ragionamenti famigliari alle organizzazioni dotate di un sistema di gestione aziendale.

Abrogazione degli Accordi precedenti
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni, vengono abrogati i seguenti Accordi:

Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti;
Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione del RSPP in caso di svolgimento diretto dell’incarico da parte del datore di lavoro;
Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 sulla formazione per attrezzature;
Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, contenente le linee interpretative dei precedenti Accordi;
Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 riguardante RSPP e ASPP
L’obiettivo è semplificare e armonizzare il quadro normativo, rendendolo più coerente e accessibile.
Periodo transitorio:
1) I datori di lavoro dovranno frequentare il corso di formazione entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
2) Sarà possibile frequentare corsi di formazione erogati in relazione alle regole precedenti per un periodo massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
3) La formazione erogata in riferimento alle regole precedenti resta valida, si dovrà provvedere all’aggiornamento nel termine previsto dal nuovo Accordo, calcolando la scadenza a partire dalla data di fine corso riportata nell’attestato. Nel caso dei preposti, qualora il corso iniziale o l’ultimo aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso;
4) Il corso di formazione per spazi confinati e/o sospetti di inquinamento deve essere frequentato in modo da concluderlo entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. La formazione pregressa viene riconosciuta se i contenuti sono conformi al nuovo Accordo e la scadenza dell’aggiornamento si calcola a partire dalla data di fine corso riportata nell’attestato;
5) I “nuovi” corsi di formazione per le attrezzature (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) dovranno essere frequentati in modo che da concluderli entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. I corsi erogati in riferimento al precedente Accordo sono riconosciuti e la scadenza dell’aggiornamento si calcola a partire dalla data di fine corso riportata nell’attestato.